FONDO NAZIONALE ALL’ACCESSO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE L. 431/’98 – D.M. LL.PP. 07.06.1999. BANDO PUBBLICO per l’individuazione dei conduttori beneficiari (determinazione R.G. n. 98 del 27.01.2023)
Sono aperti i termini per la presentazione delle domande per l'accesso ai contributi a sostegno dei canoni di locazione annualità 2021. Termine di scadenza: 20 Febbraio 2023 ore 12:00
IL RESPONSABILE DEL I SETTORE
AVVISA
che in virtù di determinazione dirigenziale regionale n. 412 del 09.12.2022 e di deliberazione G.c. n. 11 del 23.12.2023 il Fondo messo a disposizione del Comune di Racale per il sostegno all’accesso alle abitazioni in locazione nell’anno 2021, è complessivamente pari a € 1766,02.
Art. 1 – Requisiti di ammissione
Possono presentare domanda per l’accesso al fondo suindicato i conduttori di immobili ubicati nel territorio comunale di Racale, destinati a residenza, con contratto di locazione avente validità di registrazione nell’anno 2021 (da gennaio a dicembre 2021), in possesso dei requisiti minimi indicati nel modulo di domanda oltre a quelli riportati di seguito:
- cittadini italiani o di paesi membri della Comunità Europea ovvero cittadini di altri Paesi con residenza nel Comune di Racale;
- Requisiti minimi riferiti al nucleo familiare del richiedente:
FASCIA A): reddito annuo imponibile complessivo riferito all’anno 2021, risultante dall’ultima dichiarazione dei redditi, non superiore a due pensioni minime INPS, ossia € 13.405,08 (cfr. Circolare INPS n. 197 del 23/12/2021) e rispetto al quale l’incidenza del canone di locazione risulti non inferiore al 14%;
FASCIA B) reddito annuo imponibile complessivo riferito all’anno 2021, risultante dall’ultima dichiarazione dei redditi, non superiore a quello determinato dalla Regione Puglia per l’assegnazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica, ossia € 15.250,00 e rispetto al quale l’incidenza del canone di locazione risulti non inferiore al 24%;
Art. 2 – Precisazioni
- Per la determinazione del reddito 2021 di ogni componente del nucleo familiare dovrà essere utilizzato, si semplifica, per il modello Certificazione Unica 2022, nel quadro Dati fiscali, il rigo 1 o il rigo 2; per il modello 730/2022, redditi 2021, il rigo 11, Quadro 730-3; per il modello Unico P.F. 2022 il rigo RN1 del Quadro RN, o il rigo LM8 del Quadro LM (per i contributi minimi) e/o il rigo RD11 del quadro RD.
- Oltre all’imponibile fiscale vanno inoltre computati tutti gli emolumenti, esclusi quelli non continuativi, quali pensioni e sussidi a qualsiasi titolo percepiti, nonché tutte le indennità, comprese quelle esentasse, fatta eccezione per l’indennità di accompagnamento e l’assegno di cura per pazienti affetti da SLA/SMA e per pazienti non autosufficienti gravissimi (art. 3, comma 1, lettera e) della L.R. n. 10/2014, integrato dalla L.R. n. 67/2017).
- Per chi dichiara reddito zero e/o per i casi in cui l’incidenza del canone annuo sul reddito imponibile per la fascia a) e sul reddito convenzionale per la fascia b) sia superiore al 90%, alla domanda di contributo deve essere allegata:
- dichiarazione del soggetto richiedente attestante la fruizione di assistenza da parte dei Servizi Sociali del Comune, oppure
- dichiarazione del soggetto richiedente relativa alla fonte accertabile del reddito che contribuisce al pagamento del canone, oppure
- nel caso in cui il richiedente dichiari di ricevere sostegno economico da altro soggetto, indicazione delle generalità di quest’ultimo e autocertificazione del medesimo che attesti la veridicità del sostegno fornito e l’ammontare del reddito percepito dall’intero nucleo familiare di appartenenza, che deve risultare congruo rispetto al canone versato.
- In ottemperanza al disposto della L.R. 15 novembre 2017, n. 45, art. 6, comma 4, lettera b), i destinatari dei contributi di cui al presente bando potranno essere anche i coniugi separati o divorziati che versano in particolari condizioni di disagio economico, aventi i seguenti requisiti:
- genitori separati o divorziati residenti in Puglia da almeno cinque anni;
- disponibilità reddituale inferiore o pari al doppio dell’importo stabilito per l’assegno sociale minimo, determinata da pronuncia dell’organo giurisdizionale di assegnazione della casa familiare e dell’obbligo di corrispondere l’assegno di mantenimento all’altro coniuge;
- presenza di figli minori o di figli non autosufficienti ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n.104 (Legge quadro per l’assistenza, l’integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate).
Ai sensi dell’art. 2, comma 2 della L.R. n. 45/2017, è escluso dai benefici il genitore che sia stato condannato con sentenza passata in giudicato per reati contro la persona, tra cui gli atti persecutori di cui al D.L. n. 11/2009, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 38/2009, nonché per i delitti di cui agli articoli 570 e 572 del codice penale.
- Per nucleo familiare si intende quello formato dal richiedente, dai componenti la famiglia anagrafica e da altri soggetti considerati a carico ai fini IRPEF.
- Il valore dei canoni di locazione è quello risultante dai relativi contratti regolarmente registrati, al netto degli oneri accessori.
Art. 3- Cause di esclusione
Sono escluse dal contributo:
- le domande presentate da soggetti il cui nucleo familiare non abbia stabilito la propria residenza anagrafica nell’alloggio nel periodo per il quale viene richiesto il contributo;
- le domande presentate da soggetto locatario con vincoli di parentela e affinità entro il secondo grado o di matrimonio con il locatore;
- le domande relative a nuclei familiari composti dalla famiglia anagrafica e dai soggetti a carico dei suoi componenti ai fini IRPEF, che relativamente all’anno 2021:
- hanno titolarità, da parte di tutti i componenti il nucleo familiare, dell’assegnazione in proprietà di alloggio realizzato con contributi pubblici, ovvero con finanziamenti agevolati, in qualunque forma concessi dallo Stato o da enti pubblici, sempre che l’alloggio non sia perito o inutilizzabile;
- hanno titolarità di diritto di proprietà, usufrutto, uso o abitazione, in tutto il territorio nazionale, su alloggio adeguato alle esigenze del nucleo familiare, così come definito dalla L.r. n. 10/2014, art. 10, comma 2, fatto salvo il caso in cui l’alloggio sia accatastato come inagibile oppure esista un provvedimento del Sindaco che dichiari l’inagibilità ovvero l’inabitabilità dell’alloggio;
- hanno richiesto, in sede di dichiarazione dei redditi, la detrazione dei redditi d’imposta prevista per gli inquilini di immobili adibiti ad abitazione principale;
- hanno beneficiato di ogni altro contributo pubblico per il sostegno alla locazione
- riconducibile all’emergenza sanitaria da Covid-19 percepito per l’annualità 2021, in relazione ai soli mesi per i quali si è percepito l’eventuale beneficio;
- le domande presentate dagli assegnatari di alloggi di edilizia residenziale pubblica;
- le domande di contributo per alloggi in zone di pregio, così definite da accordi comunali ai sensi dell’art. 2, comma 3 della L. n. 431/98 e decreti ministeriali attuativi;
- le domande di contributo per alloggi con categoria catastale A1, A8 e A9;
- le domande di contributo per alloggi con superficie utile superiore a mq. 95, fatta eccezione per gli alloggi occupati da nuclei familiari numerosi o da nuclei familiari con particolari debolezze sociali (n. 3 figli minori a carico, presenza nel nucleo familiare di ultrasessantacinquenne e/o di soggetto portatore di handicap, nucleo familiare monogenitoriale). A tal proposito si precisa che per superficie utile si intende la superficie di pavimento degli alloggi (comprensiva di tutte le superfici di pavimento relative a disimpegni, ripostigli, sottoscale, tavernette, soffitte e/o altri vani collegati direttamente all’alloggio) misurate al netto delle murature, pilastri, tramezzi, sguinci, vani di porte e finestre, eventuali scale interne, logge e balconi (Decreto Ministeriale n. 801 del 10.5.1977).
I contributi concessi con il presente provvedimento non sono cumulabili con la quota destinata all’affitto del c.d. reddito di cittadinanza e/o pensione di cittadinanza di cui al D.L. 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla Legge 28 marzo 2019, n. 26, e successive modificazioni ed integrazioni, come stabilito dall’art. 1, comma 5, del decreto ministeriale 12 agosto 2020. I Comuni, pertanto, ai fini della compensazione sul reddito di cittadinanza per la quota destinata all’affitto inclusa nel reddito o pensione di cittadinanza, successivamente alla erogazione dei contributi comunicano all’INPS la lista dei beneficiari attraverso le modalità dallo stesso ente indicate con propri messaggi istituzionali, a firma del Direttore Generale, n. 1244 del 18/03/2022 e n. 3782 del 19/10/2022, ossia mediante trasmissione dei dati afferenti a tutti i beneficiari inseriti in graduatoria e ai rispettivi contributi loro erogati all’apposita categoria del SIUSS (ex Casellario dell’Assistenza) denominata “A1.05.01 – Contributi economici per affitti erogati dai Comuni a valere sulle risorse del Fondo nazionale a sostegno delle locazioni (L.431/98) non cumulabili con la quota b del Reddito di Cittadinanza”.
Art. 4 - Termine e modalità di presentazione della domanda
La domanda, dovrà essere redatta in carta semplice, sotto forma di autocertificazione ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, sulla base del modulo predisposto dall’Ente e allegato al presente bando, scaricabile dal sito internet dell’Ente ovvero disponibile presso l’Ufficio Servizi sociali e presso l’Ufficio protocollo negli orari di apertura al pubblico.
La domanda, debitamente compilata in ogni sua parte e con i relativi allegati, dovrà essere presentata al Comune di Racale, Ufficio Protocollo ovvero in modalità telematica all’indirizzo PEC affarigenerali.comune.racale@pec.rupar.puglia.it, entro il termine perentorio del giorno 20 febbraio 2023 alle ore 12:00.
Alla domanda, a pena di esclusione, dovranno essere allegati i seguenti documenti:
- Copia di documento di identità in corso di validità;
- Copia del contratto di locazione con validità di registrazione nel 2021;
- Copia della dichiarazione dei redditi di ciascun componente il nucleo familiare (redditi 2021).
Art. 5 – Criteri di assegnazione
Il comune elaborerà le graduatorie sulla base del reddito e quantificherà il contributo spettante a ciascun soggetto ammissibile nei modi e nei limiti massimi previsti dal D.M. del 07.06.1999 art. 1 e art. 2 comma 3. Non sarà prevista né applicata la maggiorazione di cui all’art. 2, comma 4 del D.M. del 07.06.1999.
In particolare:
- per i nuclei familiari in possesso dei requisiti di cui alla lettera a), dell’art. 1 del presente bando, l’incidenza del canone sul reddito va ridotta fino al 14 per cento e il contributo da assegnare non deve comunque essere superiore a € 3.098,74;
- per i nuclei familiari in possesso dei requisiti di cui alla lettera b) dell’art. 1 del presente bando, l’incidenza del canone sul reddito va ridotta fino al 24 per cento e il contributo da assegnare non dovrà comunque essere superiore a € 2.324,06.
Ai fini dell’ammissibilità a contributo dei concorrenti, il Comune provvederà ad effettuare tutti i controlli previsti dalla normativa vigente verificando, almeno a campione, l’attendibilità delle dichiarazioni del richiedente, inviando alla Regione una relazione sugli accertamenti effettuati e sui relativi risultati e provvedimenti assunti. in caso di dichiarazioni mendaci, provvede alla denuncia all’autorità giudiziaria, sospendendo e revocando l’erogazione del contributo.
In caso di insufficienza dei fondi assegnati, rispetto alla richiesta, il Comune potrebbe effettuare delle riduzioni sugli importi spettanti come da indirizzi forniti con deliberazione di G.r. n. 999 del 20 luglio 2001.
Le domande dovranno essere compilate con particolare cura e attenzione da parte dei richiedenti per cui si raccomanda che le stesse siano preliminarmente verificate, specie per quanto attiene la responsabilità, anche penale, delle dichiarazioni rese, da consulenti commercialisti, tributaristi, tecnici dell’edilizia, CAF, sindacalisti, di fiducia dei proponenti, avvertendo che, in caso d’incompletezza della domanda l’Ufficio Istruttore rigetterà la pratica e che, in caso di incompletezza della domanda l’Ufficio Istruttore non potrà chiedere integrazione dei documenti o precisazioni, ma dovrà istruire le pratiche per come pervenute nel termine perentorio di scadenza, accogliendole o rigettandole in caso di mancanza documentale o d’imprecise o lacunose o contraddittorie dichiarazioni.
L’effettiva erogazione del contributo, a seguito del trasferimento al Comune dei fondi assegnati dalla Regione Puglia, è subordinata alla verifica, da parte del Responsabile del Settore Servizi Finanziari, della regolarità dei versamenti effettuati in favore dell’Ente Comune per tassazione, imposte e tributi. Pertanto, in caso di accertamento di morosità del beneficiario, l’Ufficio è autorizzato a trattenere, per intero o anche solo parzialmente, il contributo assegnato al beneficiario moroso.
Il bando e i modelli da utilizzare per l’istanza sono disponibili e scaricabili dal sito istituzionale www.comune.racale.le.it, oltre che reperibili direttamente presso l’Ufficio Servizi Sociali del Comune di Racale. Per informazioni di maggior dettagli o rivolgersi ai seguenti recapiti telefonici: Tel.0833.902324–0833.902341.
Racale, li 30 gennaio 2023
IL RESPONSABILE I SETTORE
Avv. Anna Baglivo