AVVISO TARI (TASSA RIFIUTI) Scadenza comunicazioni entro il 21 gennaio 2019
Dettagli della notizia
L’applicazione della tassa sui rifiuti -TARI- decorre dal primo giorno di inizio dell’occupazione e perdura fino alla cessazione.
E’ obbligatorio presentare apposita denuncia iniziale da parte di chiunque occupi o detenga locali sul territorio comunale e successivamente comunicare ogni variazione e cessazione dell’utenza.
La denuncia iniziale deve contenere l’esatta superficie dei locali occupati e i dati catastali ed ha effetto anche per gli anni successivi.
In caso di variazione delle condizioni di tassabilità l’utente è tenuto a presentare nuova denuncia di variazione.
CHI DEVE PRESENTARE LA DENUNCIA DI OCCUPAZIONE LOCALI ?
La denuncia e le successive variazioni devono essere presentate: dal proprietario o dal conduttore, occupante o detentore di fatto.
QUANDO PRESENTARE LA DENUNCIA DI OCCUPAZIONE LOCALI E LE VARIAZIONI?
La denuncia di occupazione dei locali e tutte le variazioni devono essere presentate dall’inizio dell’occupazione o dall’intervenuta variazione.
QUANDO PRESENTARE LA CESSAZIONE DI OCCUPAZIONE DEI LOCALI?
La comunicazione di cessazione dell’uso dei locali deve essere presentata al verificarsi dell’evento. In caso di presentazione della comunicazione oltre il termine, la TASSA è dovuta fino al giorno di presentazione della stessa. La cessazione in seguito a decesso dell’utente può essere presentata dagli eredi o aventi causa.
QUALI SONO LE VARIAZIONI DA COMUNICARE?
Devono essere comunicate all’Ufficio Tributi le variazioni che intervengono nel corso dell’anno e che riguardano gli elementi che determinano la composizione della tariffa di riferimento, ad esempio le modificazioni delle superfici dei locali e delle aree scoperte.
COME COMPILARE LA DENUNCIA INIZIALE DI OCCUPAZIONE LOCALI E LE SUCCESSIVE VARIAZIONI?
La denuncia iniziale, le variazioni e la cessazione possono essere compilate utilizzando i moduli predisposti dall’Ufficio Tributi.
QUALI SONO I LOCALE E LE AREE SOGGETTI AL TRIBUTO?
Al fine della determinazione della TARI, devono essere prese in considerazione le superfici dei locali e delle aree comunque coperte, comprese le tettoie e simili. Le superfici tassabili dei locali ed aree sono calcolate in base alla superficie netta di calpestio, espressa in metri quadrati. Sono soggetti alla tassa tutti i vani interni alle abitazioni, sia principali (camere, sale, cucine, ecc) che accessori (anticamere, ripostigli, corridoi, bagni, ecc) come pure le dipendenze, anche se separate dal corpo principale dell’edificio (rimesse, autorimesse, posti auto coperti, ecc). RIDUZIONI (*) Le riduzioni sono quelle previste dal Regolamento TARI di seguito elencate: · Nuclei familiari composti da solo ultra sessantacinquenni 33%; · Unico occupante, abitazioni uso stagionale, residenti all’estero, locali a disposizione 20%; · Nuclei familiari in cui siano presenti persone portatrici di handicap secondo la L. 5 febbraio 1992 n° 104, persone affette da cecità e sordomuti ai densi della L. 508/1998 e L. 381/1970 50%; · Locali con produzione mista rifiuti pericolosi e non, previa presentazione annuale del contratto e relative fatture per lo smaltimento con le aziende specializzate 65%; · Unità immobili adibite a civile abitazione come da art. 21/ter lett. d) regolamento comunale 50%; · Utilizzo compostiera domestica 20%; · Abitazioni e/o attività parte del centro storico 70%; · Attività alla spina e Comm. Equo-Solidale 70%. (*) il riepilogo completo delle riduzioni è riportato sul regolamento comunale TARI Qualora si rendessero applicabili più riduzioni e/o agevolazioni, si applica una sola riduzione/agevolazione a scelta del contribuente. La riduzione dell’avvio del compostaggio domestico si applica invece in cumulo alle altre riduzioni domestiche. Entro il 21 gennaio 2019 i produttori di rifiuti speciali o pericolosi che già usufruiscono delle agevolazioni ed esclusioni, devono fornire prova al Comune dello smaltimento in proprio degli stessi, esibendo il contratto con la ditta di smaltimento nonché l’inerente documentazione contabile relativa all’anno di riferimento, pena l’esclusione della agevolazione. Entro il 21 gennaio 2019 le utenze domestiche che usufruiscono della riduzione del 50% per unità immobiliare prive di mobili e/o servizi (art. 21/ter lett. D) devono presentare idonea documentazione.
COME PRESENTARE LA DENUNCIA INIZIALE E LE SUCCESSIVE VARIAZIONI?
La denuncia iniziale e le successive variazioni possono essere consegnate al Comune in uno dei seguenti modi: · Direttamente consegnandola all’Ufficio Protocollo durante gli orari di apertura al pubblico; · Tramite poste; · Tramite posta elettronica (semplice) ufficiotributi@comune.racale.le.it con allegata la copia del documento d’ identità.